La Consulta sana finalmente una delle anomalie più clamorose sulla disciplina degli autovelox, la non obbligatorietà della verifica periodica di taratura per gli strumenti mobili, prevista, invece, per le apparecchiature fisse, quelle installate stabilmente a bordo strada che funzionano in automatico. Da oggi tutti gli strumenti, sia fissi sia mobili, devono essere sottoposti a verifica. Lo ha sancito definitivamente la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 18.06.2015 nella quale si censura l’articolo 45 comma 6 del codice della strada nella parte in cui, appunto, "non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".
Inammissibile la verifica periodica. Nella sentenza, tra l’altro, la Corte sottolinea come "una bilancia di un mercato rionale sia soggetta a verifica periodica della taratura, mentre non lo sia una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino". Insomma, non è ammissibile che uno strumento delicato con un autovelox possa essere utilizzato, anche a distanza di anni dalla sua fabbricazione, senza alcun controllo tecnico di conformità successivo alla messa in esercizio. A prescindere dall'uso che ne fa la forza di polizia, cioè in modalità automatica (per la quale la verifica è da anni obbligatoria) o con la presenza della pattuglia, (per la quale, come detto, finora non era necessaria).
Possibile il ricorso. Si tratta di un sentenza estremamente importante perché di fatto sancisce l’illegittimità di tutti gli accertamenti effettuati da apparecchiature mobili non tarate periodicamente. E che apre la strada a una miriade di ricorsi per tutti i verbali non definiti, quelli, cioè, per i quali non sia stato ancora effettuato il pagamento e non siano scaduti i termini per la presentazione del ricorso o per i quali sia ancora pendente un'opposizione. Nessuna speranza, invece, per le multe pagate.