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 Guida in stato d'ebbrezza. Norme e sanzioni

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Peterhansel
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MessaggioTitolo: Guida in stato d'ebbrezza. Norme e sanzioni   Guida in stato d'ebbrezza. Norme e sanzioni Icon_minitimeVen 3 Lug 2015 - 12:25

Mettersi alla guida di un veicolo ubriachi significa rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri. La guida in stato d’ebbrezza è uno dei reati disciplinati dal Codice della Strada, per la precisione dall’articolo 186 (e 186 bis), che prevede un limite legale massimo il tasso alcolemico di 0,5 grammi/litro. Questo significa che guidare un’auto o una moto al di sopra di tale limite diventa automaticamente reato, punito con la perdita di 10 punti della patente, cui aggiungere sanzioni accessorie.

Basta un bicchierino di troppo, quindi attento!


Etilometro, tasso alcolemico e sanzioni

Le misurazioni sono effettuate con l’etilometro, un particolare strumento che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Per sicurezza l’esame è ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, visto che la costituzione fisica del singolo individuo, come noto, può alterare i risultati.

Se l’apparecchio etilometro rileva un tasso alcolemico:

tra 0,5 e 0,8 g/litro: si paga una sanzione da 500 a 2.000 euro e si va incontro alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
tra 0,8 e 1,5 g/litro: la faccenda si fa molto più seria e si è puniti con una multa che varia da 800 a 3.200 euro e arresto da cinque giorni (limite minimo secondo quanto previsto dall’ex art. 25 comma 1 del Codice Penale) fino a un massimo di 6 mesi, a cui vanno sommati la sospensione della patente da 6 mesi a un anno con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia;
oltre gli 1,5 g/litro: la pena è ancora più grave, infatti è prevista una sanzione da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia, sequestro del veicolo salvo che il veicolo non sia intestato a una terza persona, in quest’ultimo caso la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Inoltre è prevista un’aggravante (ridetermina la pena fino a 1/3), nello specifico, gli artt. 589 e 590 in caso di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime causate da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica.
A scanso di equivoci, e per sfatare una delle tante voci in circolazione, ricordiamo che sottoporsi all’accertamento è obbligatorio. Non ci si può rifiutare, in quanto viene considerato reato ed è punito con la perdita di 10 punti della patente e le stesse pene previste per chi è stato pizzicato al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro.

Dopo la recente riforma, generalmente il tasso etilometrico rilevante è fissato a 0,8 g/litro.

Esistono però quattro categorie di soggetti per i quali vige il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche, nello specifico:

conducenti infraventunenni;
conducenti che abbiano conseguito la patente di guida B da meno di tre anni;
conducenti che effettuano “attività di trasporto di cose “ ad esempio autotrasportatori e assimilati, secondo quanto revisto dagli artt. 86,86 e 87 del Codice della Strada, o “persone” secondo quanto previsto dagli artt. 88, 89 e 90 del Codice della Strada;
conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.
Revoca patente di guida

La patente di guida è sempre revocata quando:

si tratta di conducenti di autobus o di veicolo destinato a trasporto merci (con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) – per queste categorie c’è infatti l’obbligo di avere un tasso alcolemico pari a zero;
in caso di recidiva entro un periodo di due anni (la stessa persona compie la medesima violazione in un arco di tempo inferiore a un biennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente ha tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro o è sotto l’effetto di droga e stupefacenti. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente sotto l’effetto di droga o alcol tutte le pene fin qui elencate sono automaticamente raddoppiate. Inoltre è disposto il fermo amministrativo per una durata di 180 giorni, salvo che appartenga a una persona estranea all’illecito.

Guida in stato di ebbrezza e RC auto

Spesso le polizze RC auto non sono operative se viene contestata la guida in stato di ebbrezza.

Con l’ordinanza n. 9448, dell’11 maggio 2015, della VI sezione della Cassazione si è stabilita l’inoperatività della polizza RC auto in caso di ubriachezza del conducente. In sostanza, l’RC auto non viene applicata (non è quindi previsto indennizzo per l’assicurato) qualora il conducente del veicolo è “beccato” con un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla normativa. Nel caso in questione il sinistro era stato provocato dallo stesso conducente che guidando il veicolo era finito fuori strada procurandosi lesioni gravissime; il suo tasso alcolemico era di 6 volte superiore a quello consentito e gli esami tossicologici dimostravano anche la positività all’assunzione di droga.

Per questi motivi l’assicurazione è stata esonerata dal risarcimento dei danni. Secondo il principio di cui all’art. 1900 del Codice Civile, l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, e trova applicazione anche nel caso in cui la condotta dolosa o colposa dell’assicurato non sia stata l’unica causa del verificarsi dell’evento dannoso. L’assicurazione cioè non si estende, ex lege, ai rischi causati da dolo e colpa grave, per cui le clausole contrattuali che negano l’indennizzo in tali ipotesi non possono dirsi vessatorie.

Le clausole vessatorie sono le clausole presenti nei contratti che producono uno squilibrio dei diritti a danno del consumatore. Pertanto, se non espresso per iscritto la vessatorietà di una clausula è valutata in base alla natura del bene o del servizio del contratto e alle circostanze di esclusione; in casi dubbi l’interpretazione deve essere favorevole al consumatore. La clausula considerata vessatoria è inefficace e pertanto il giudice può rilevarla d’ufficio.

Con l’ordinanza n. 9448, dell’11 maggio 2015, della VI sezione della Cassazione si è stabilita l’inoperatività della polizza Infortuni del conducente collegata alla RC auto in caso di ubriachezza del conducente. In sostanza, la garanzia per gli infortuni del conducente non viene applicata.
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